L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E risponde a alcuni quesiti in merito alla fruizione del Bonus Mobili. 
Con questa circolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “sostituzione della caldaia”, qualificabile come intervento di “manutenzione straordinaria” perché rivolto alla sostituzione di una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento con altro modello più efficiente, consente l’accesso al Bonus mobili.
Il Bonus Mobili, prorogato al 31/12/2016, prevede una detrazione fiscale del 50% per le spese  sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A, destinati ad arredare l’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione o le parti comuni del condominio, fino a una spesa massima di 10mila euro. Il beneficio è esteso anche alle coppie under 35 che acquistino una prima casa. In tal caso, il tetto di spesa è di 16 mila euro

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A differenza di quanto deciso per la caldaia, l’Agenzia chiarisce anche che gli interventi di sola sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sono agevolabili in quanto inquadrati tra le attività di manutenzione ordinaria. Non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche.
È possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia inserita in un intervento di maggiore entità come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

 

Ulteriori “info” sul Bonus Mobili

La detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è legata alla realizzazione di una ristrutturazione che può riguardare sia singoli appartamenti sia parti comuni dell’edificio. I mobili possono anche essere destinati a un ambiente diverso rispetto a quello in cui avvengono i lavori di ristrutturazione, ma l’Agenzia delle Entrate precisa che i lavori devono avvenire all’interno dell’UI, oppure sulle parti comuni, mentre se riguardano una pertinenza, ad esempio un box, non c’è diritto al bonus mobili.

Se l’immobile non è oggetto di ristrutturazione ma di riqualificazione energetica (Ecobonus 65%), non si può utilizzare il bonus mobili.

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Gli interventi che danno diritto al Bonus Mobili sono:

  • di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, eseguiti sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali;
  •  di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

Per beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

  • è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese;
  • non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione

 

Come ottenere la detrazione

Per ottenere la detrazione si indicano le spese sostenute in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 oppure UNICO persone fisiche). Il pagamento degli interventi deve necessariamente avvenire tramite carte di credito o di debito, oppure bonifico, bancario o postale, indicando causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e codice fiscale o partita IVA di chi ha effettuato i lavori. Nel caso in cui si paghi con il bonifico, la banche o le Poste applicheranno una ritenuta del’8%. Bisogna conservare ricevuta del bonifico oppure ricevuta di avvenuta transazione (nel caso della carta di credito), documentazione di addebito sul conto corrente e fatture di acquisto.

 

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In vigore da sabato 13 dicembre le norme sulla semplificazione fiscale contenute nel Decreto legislativo 175/2014 attuativo della Delega fiscale (Legge 23/2014).

Per chi non allega l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di compravendita immobiliare e affitto, il decreto prevede un sistema di controlli e azioni attraverso la cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico.

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Il  Ministero potrà esaminare i dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate con la registrazione nel sistema informativo dei contratti e applicare le sanzioni/multe che potranno oscillare da 3 mila ai 18 mila euro, accompagnate da accertamenti condotti dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

In riferimento al Decreto “Sblocca Italia” (DL 133/2014 – in vigore dal 13 settembre 2014 e attualmente in fase di conversione in legge) sugli interventi di frazionamento e accorpamento, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sua Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

La nuova Guida fiscale ha modificato la definizione di manutenzione straordinaria, in particolare, sono stati inseriti nella categoria “manutenzione straordinaria” anche gli interventi di “frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari” con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, a patto che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

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Si ricorda inoltre che:
1) la detrazione fiscale, fino al 31 dicembre 2014, avrà aliquota al 50% con un tetto di spesa pari a 96 mila euro;
2) nel 2015 la detrazione fiscale calerà al 40%, ma il tetto di spesa continuerà ad essere 96 mila euro;
3) a partire dal 2016, il bonus tornerà all’aliquota ordinaria del 36% e il tetto di spesa scenderà a 48 mila euro.

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