Tra gli emendamenti approvati nel Decreto Sblocca Italia, in fase di conversione in legge, c’è anche quello che stabilisce la riduzione dell’aliquota IVA in edilizia dal 10% al 4%.

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L’emendamento, però, aggancia la riduzione dell’IVA in edilizia non a tutti i lavori edili, ma solo a quelli che rientrano nell’alveo della detrazione del 50% per le ristrutturazioni e dell’Eco-bonus del 65% per la riqualificazione energetica, peraltro entrambi già riconfermati nel 2015 con la prossima Legge di Stabilità.

Per tutti gli altri interventi, invece, resterà valida la vecchia aliquota agevolata dell’IVA al 10%.

Il testo dell’emendamento dovrà ora passare al vaglio della Commissione bilancio che ne giudicherà la sostenibilità economica in relazione al vincolo del pareggio di bilancio. Se la misura passasse, il Governo darebbe l’assenso a una misura che predilige il recupero e l’efficientamento degli edifici esistente in opposizione al nuovo.

È sempre allo studio per la conversione in legge dello Sblocca Italia che favorisce la cessione del patrimonio edilizio invenduto nuovo o soggetto a una ristrutturazione pesante. Si tratta della possibilità di detrarre il 20% del prezzo di acquisto dall’imponibile IRPEF (con un tetto massimo di 300.000 euro).

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Sono confermati per tutto il 2015 gli “eco-bonus del 65%” per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e la “detrazione del 50%” per le ristrutturazioni, i mobili e gli elettrodomestici.

Per un altro anno dunque, le aliquote resteranno invariate e non scenderanno, come invece previsto dalla normativa oggi vigente (articoli 14 e 16 del DL 63/2013 e Legge di Stabilità 2014).

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Come riportato all’ Articolo 8 della nuova legge di stabilità 2015 la nuova scadenza per le detrazioni del 65% slitta quindi al 31 dicembre 2015 e vale sia per gli interventi sulle singole abitazioni che per quelli sulle parti comuni dei condomini. Resta valida la riduzione al 36% del bonus dal 1° gennaio 2016 (dal 1° luglio 2016 per i condomini), come previsto dalla Legge di stabilità 2014.

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