Dal Ministero dello Sviluppo economico le spiegazioni in vista della scadenza del 15 ottobre 2014.
Rientrano tra gli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre sono esclusi i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari, ad es: (edifici residenziali monofamiliare, singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali). Non rientrano tra gli impianti termici stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi ultimi, però, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Gli interventi di manutenzione e controllo sono regolati dal responsabile dell’impianto termico, che può essere il proprietario o l’occupante delle unità immobiliari, o ancora l’amministratore di condominio nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati. Le istruzioni sui controlli e sulla loro frequenza competono all’installatore per i nuovi impianti e al manutentore per quelli esistenti. In generale bisogna tener conto delle indicazioni fornite dai produttori degli apparecchi perché la legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi.
Al termine dei controlli, l’operatore ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica e compilare idonea modulistica.
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