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Il 25 luglio 2016 è entrato in vigore il regolamento che disciplina, in Piemonte,  l’esecuzione dei lavori in copertura in sicurezza, per gli interventi previsti nella fase di manutenzione della copertura o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti.

Il regolamento interessa :

  1. la progettazione e realizzazione di interventi pubblici e privati
  2. coperture a falde inclinate o piane, con altezza della linea di gronda superiore a 3 mt.
  3. interventi di nuova costruzione
  4. manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (d.p.r 380/2001), mediante interventi strutturali
  5. manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti della copertura, non di carattere strutturale (ex : sostituzione parziale manto di copertura, apertura lucernari… d.p.r 380/2001)
  6. installazione impianti solari termici o fotovoltaici (d.p.r 380/2001)
  7. varianti in corso d’opera che riguardano gli interventi di nuova costruzione o di manutenzione straordinaria di carattere strutturale, che interessano parti strutturali della copertura, redatte successivamente all’entrata in vigore del regolamento.

Il progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, deve realizzare un Elaborato tecnico della copertura (ETC) fin dalla fase iniziale di progettazione dell’opera.

Questo elaborato dovrà contenere :

a) una relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative, in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura;

b) elaborati progettuali di dettaglio della copertura, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati gli elementi di cui alla lettera a) e relativa relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura, preesistenti, opportunamente verificati, o progettati ex novo;

c) documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento;

d) dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio;

e) raccolta dei manuali d’uso dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica;

f) registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio.

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