Sale da 8mila a 16mila euro il tetto massimo di spesa su cui le giovani coppie potranno ottenere la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di arredi destinati alla prima casa acquistata, anche senza lavori di ristrutturazione.

Lo prevede un emendamento al disegno di Legge di Stabilità 2016, approvato in Commissione Bilancio del Senato.

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Si tratta di un sostegno rivolto alle giovani generazioni in un passaggio importante della loro vita. Una ragione economica e una sociale, dunque, motivano questa proposta di alzare la soglia massima su cui applicare la detrazione Irpef del 50%

Se non ci saranno nuove modifiche, l’ammontare complessivo di spesa sulla quale applicare la detrazione non dovrà superare i 16.000 euro; di conseguenza la quota rimborsabile sarà pari a 8.000 euro.
Per il momento restano confermate le altre condizioni del bonus mobili riservato alle giovani coppie:
– devono essere composte da coniugi o da conviventi more uxorio;
– il nucleo familiare deve essere costituito da almeno 3 anni;
– almeno uno dei due componenti della coppia deve avere meno di 35 anni;
– la detrazione sarà pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
– i mobili acquistati con il bonus dovranno servire ad arredare la prima casa di cui i beneficiari del bonus siano acquirenti;
– la detrazione sarà ripartita in dieci rate annuali.

Sono confermati per tutto il 2015 gli “eco-bonus del 65%” per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e la “detrazione del 50%” per le ristrutturazioni, i mobili e gli elettrodomestici.

Per un altro anno dunque, le aliquote resteranno invariate e non scenderanno, come invece previsto dalla normativa oggi vigente (articoli 14 e 16 del DL 63/2013 e Legge di Stabilità 2014).

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Come riportato all’ Articolo 8 della nuova legge di stabilità 2015 la nuova scadenza per le detrazioni del 65% slitta quindi al 31 dicembre 2015 e vale sia per gli interventi sulle singole abitazioni che per quelli sulle parti comuni dei condomini. Resta valida la riduzione al 36% del bonus dal 1° gennaio 2016 (dal 1° luglio 2016 per i condomini), come previsto dalla Legge di stabilità 2014.

Per ogni tipo di chiarimento in merito non esitate a contattare lo Staff di ONE+.

Bonus mobili e ristrutturazioni, chiarimenti delle Entrate in vista della dichiarazione redditi 2014

La circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate contiene nuovi chiarimenti necessari per la compilazione della dichiarazione redditi 2014.

In particolare, l’Agenzia afferma che sono detraibili le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio anche quando sono sostenute da una società finanziaria che materialmente esegue il pagamento, purché venga eseguito tramite bonifico bancario.

Inoltre, l’Agenzia conferma la detrazione delle spese di ristrutturazione per i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile che hanno sostenuto parte delle spese.

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Sono detraibili anche le spese sostenute all’estero. In particolare, sarà possibile ottenere le detrazioni acquistando mobili da un’impresa residente all’estero che non dispone di un conto corrente italiano, a patto che il pagamento venga eseguito tramite bonifico ordinario internazionale e contenga, oltre ai dati richiesti dalla normativa, il numero di partita Iva e il codice fiscale o analogo codice estero.

L’Agenzia delle Entrate spiega nella circolare che avranno diritto al bonus mobili anche i contribuenti che eseguano lavori di manutenzione straordinaria su impianti tecnologici di singoli immobili per ottenere risparmi energetici.

L’agevolazione invece non spetta per la realizzazione di posti auto di pertinenza dell’abitazione.

Si ricorda infine che nel Decreto Casa, diventato legge settimana scorsa, è stato svincolato il bonus di 10mila euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici dalla somma che si spende per ristrutturare l’abitazione.

Fonte Ufficio delle Entrate:  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n11e+del+21+maggio+2014/circ+11e+del+21+maggio+2014x.pdf