Un argomento molto dibattuto oggi sui media italiani riguarda sicuramente l’ OPPORTUNITA’ SUPERBONUS 110%, previsto agli artt. 119-120-121 del DL 19 maggio 2020 n°34 (Decreto Rilancio) e successivamente convertito con la Legge 17 luglio 2020, n°77.

110% UN’ OPPORTUNITA’ PIU’ UNICA CHE RARA

Questo nuovo incentivo non sostituisce ma affianca le altre misure già esistenti (variabili dal 50% al 90%) come le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, per la riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.


Il Superbonus 110% è incentrato tutto sull’efficienza energetica  ed introduce una detrazione delle spese riguardante gli interventi denominati “TRAINANTI”:

isolamento termico delle superfici opache (CAPPOTTO TERMICO) verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;

sostituzione impianti di climatizzazione invernale (CALDAIE) con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento e per la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici condominiali e di UI che siano indipendenti benché situate all’interno di edifici plurifamiliari;

interventi antisismici previsti nella normativa riguardante il “sismabonus”.

Altra novità particolarmente importante del Superbonus 110% riguarda la detrazione fiscale, che sarà ripartita in cinque quote annuali. Ci sarà anche la possibilità di optare una fruizione immediata della detrazione, direttamente dai fornitori dei beni o servizi con lo SCONTO IN FATTURA o, in alternativa, di una CESSIONE DEL CREDITO.

Tale possibilità sarà applicabile inoltre ai seguenti interventi:

recupero del patrimonio edilizio;

– restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate);

– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

GLI INTERVENTI “TRAINANTI” NEI CONDOMINI:

Sono detraibili totalmente le spese per gli interventi di isolamento termico, con un massimale del 110% calcolato sui seguenti tetti di spesa:

CAPPOTTO TERMICO

40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (da due a otto unità immobiliari);

30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per più di otto unità immobiliari);

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

– 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (fino a otto unità immobiliari);

15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per più di otto unità immobiliari).

ONE+, a titolo esemplificativo formula la seguente ipotesi di intervento, di un cappotto termico, del rifacimento dell’impiantistica condominiale o dei due interventi combinati. La spesa massima in un condominio di 20 alloggi, risulterà:

Cappotto termico: __________€.30.000,00 x n°20 UI= …€.600.000,00

Impiantistica condominiale: €.15.000,00 x n°20 UI= …€.300.000,00

I due interventi abbinati: ___________________________…€.900.000,00


GLI INTERVENTI “TRAINANTI” – NELLE U.I SINGOLE ED EDIFICI UNIFAMILIARI:

Sono detraibili appieno le spese per gli interventi di isolamento termico, con un massimale del 110% calcolato sui seguenti tetti di spesa:

CAPPOTTO TERMICO

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera;

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

la detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro.

GLI INTERVENTI “TRAINATI”, UN ALTRO VANTAGGIO

Gli interventi principali, i cosiddetti “trainanti”, sia nel caso di edifici unifamiliari che nei condomini, potranno portare un ulteriore vantaggio ai proprietari degli alloggi. Il Superbonus 110%, se composto da almeno uno degli interventi sopracitati (cappotto termico e impiantistica), potrà essere applicato anche alle spese per alcuni interventi definiti “trainati”:

– sostituzione infissi per l’efficientamento energetico;

– installazione di impianti solari fotovoltaici;

– infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

SUPERBONUS 110%, SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire del Superbonus 110% i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, sostenute

dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

le persone fisiche, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;

– i condomìni;

le comunità energetiche rinnovabili, in forma di enti non commerciali;

gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti con le stesse finalità sociali (per questi soggetti il Superbonus scade il 30 giugno 2022);

le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;

organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;

associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili e porzioni adibiti a spogliatoi.

La detrazione economica spetta quindi a chi possiede o detiene l’immobile oggetto dell’intervento al momento dell’inizio dei lavori:

– il proprietario;

il nudo proprietario;

– il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o  di comodato, regolarmente  registrato, in  possesso  del  consenso al l’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;

i familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Sono invece escluse dalle agevolazioni previste nel Superbonus 110% le abitazioni di tipo signorile, le ville e i castelli (cat. catastali A1, A8 e A9 se non aperte al pubblico).


SUPERBONUS 110%, REQUISITI ED OPPORTUNITA’

Gli interventi di efficientamento energetico previsti nel Decreto Rilancio, per i quali è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 110%, devono rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica (DM 26 giugno 2015).

Inoltre deve essere rispettato nell’intero edificio (che sia condominio o edificio unifamiliare)  il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Un altra opportunità emerge dalla possibilià di far rientrare il Superbonus 110% su tutti quegli interventi per l’efficientamento energetico, eseguiti attraverso opere di demolizione e ricostruzione degli edifici.

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Ai fini di ottenere lo SCONTO IN FATTURA o la CESSIONE DEL CREDITO, il beneficiario dovrà acquisire la seguente documentazione:

visto di conformità relativo ai dati e alla documentazione che attestano i presupposti che danno diritto alla sconto in fattura o alla cessione del credito, rilasciato dagli intermediari abilitati (NB: dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;

asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e/o di riduzione del rischio sismico. Viene redatta da parte di tecnici abilitati e qualificati (progettista in ambito energetico e strutturale) che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini dello sconto in fattura o alla cessione del credito;

ulteriore asseverazione da produrre da parte del progettista incaricato dal Committente è quella che i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal DM 11.10.2017.

Questi adempimenti del contribuente verranno sottoposti a controlli a campione da parte dell’ ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per accedere al Superbonus 110%.


AGIRE ORA PER NON PERDERE TEMPO

A parere dei tecnici di ONE+ la maggior parte dei “Requisiti e Massimali” del Decreto Rilancio sono ormai consolidati. Questo consente di agire ora con le operazioni preliminari per verificare le possibilità di poter accedere al Superbonus 110%.

Ad oggi mancano ancora alcuni circolari e provvedimenti per poter far partire i lavori, che definiscano i nuovi requisiti tecnici e di congruità economica degli interventi con le nuove regole per le detrazioni fiscali.

È doveroso far presente, che il Superbonus 110% non è applicabile a tutte le situazioni e, soprattutto, non è detto che tutti i costi siano sempre coperti dagli incentivi del 110%, risulta quindi fondamentale affidare le prestazioni professionali e di realizzazione degli interventi a soggetti affidabili, organizzati e non improvvisati.

4 (2)L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) ha redatto una guida fiscale dedicata al bonus IVA 50% sull’acquisto di case ad alta efficienza energetica; questo bonus si potrà applicare non solo alle abitazioni ma anche alle loro pertinenze come ad esempio garage e cantine.

Grazie infatti  alla Legge “Milleproroghe” (Legge 19/2017), l’acquisto di case appartenenti alle classi energetiche A o B, direttamente dalle imprese di costruzione, continuerà per tutto il 2017 ad essere incentivato con una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata.

La novità introdotta dal 1° Marzo 2017 è che in caso di acquisto congiunto dell’abitazione e delle relative pertinenze, la detrazione del 50% dell’Iva va calcolata sull’intero acquisto, quindi sul prezzo complessivo tra abitazione e pertinenze. Il vincolo di pertinenza deve emergere dal rogito e l’acquisto della pertinenza stessa deve essere contestuale a quello dell’abitazione.

L’Ance ha precisato che il bonus per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica si applica in modo retroattivo, quindi anche alle compravendite avvenute a gennaio e febbraio; questo per non creare un buco normativo di due mesi in quanto l’incentivo era scaduto a dicembre 2016.