ape-attestato-di-prestazione-energetica

Per effettuare la compravendita, la locazione o l’informazione pubblicitaria di un immobile è necessario rispettare precisi obblighi relativi APE, acronimo che indica l’Attestato di Prestazione Energetica, che fornisce indicazioni sull’efficienza energetica.

Possiamo classificare gli obblighi in cinque categorie :

  1. Obbligo di dotazione:l’immobile deve essere dotato, a cura del proprietario, di un APE in corso di validità e registrato secondo le normative regionali.
  2. Obbligo di informazione: il proprietario dell’immobile deve informare l’eventuale acquirente, locatario o comunque controparte contrattuale, dei contenuti dell’APE in dotazione all’immobile stesso. La conferma dell’avvenuta informazione deve essere riportata nel successivo contratto.
  3. Obbligo di consegna:il proprietario dell’immobile deve consegnare all’eventuale acquirente o locatario o comunque controparte contrattuale, copia dell’APE in dotazione all’immobile stesso. Questo obbligo è da ritenersi autonomo e distinto da quello successivo di allegazione. La conferma dell’avvenuta consegna deve essere riportata nel successivo contratto.
  4. Obbligo di allegazione:colui che registra il contratto (notaio) deve allegare all’atto l’APE dell’immobile oggetto del contratto stesso.
  5. Obbligo di affissione:questo obbligo riguarda gli edifici della pubblica amministrazione o comunque utilizzati da essa. L’APE deve essere esposto in evidenza all’ingresso dell’edificio od in luogo visibile al pubblico.

Gli obblighi di dotazione, informazione, consegna e allegazione dell’attestato di prestazione energetica ai contratti immobiliari possono causare sanzioni importanti in caso di mancata effettuazione. Il tema della gestione degli APE non è affatto semplice e le conseguenze di un approccio errato possono portare a multe in certi casi fino a € 18.000.

In questa news presentiamo un’utile tabella della casistica generale in caso di contratti di locazione, tratta dal “Prontuario sulla Gestione dell’APE di P.Zanoli, Maggioli Editore”.

tabella_prontuario_zanoli-768x236

 

 

In vigore da sabato 13 dicembre le norme sulla semplificazione fiscale contenute nel Decreto legislativo 175/2014 attuativo della Delega fiscale (Legge 23/2014).

Per chi non allega l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di compravendita immobiliare e affitto, il decreto prevede un sistema di controlli e azioni attraverso la cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico.

ImmagineAPE

Il  Ministero potrà esaminare i dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate con la registrazione nel sistema informativo dei contratti e applicare le sanzioni/multe che potranno oscillare da 3 mila ai 18 mila euro, accompagnate da accertamenti condotti dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.