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Il 25 luglio 2016 è entrato in vigore il regolamento che disciplina, in Piemonte,  l’esecuzione dei lavori in copertura in sicurezza, per gli interventi previsti nella fase di manutenzione della copertura o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti.

Il regolamento interessa :

  1. la progettazione e realizzazione di interventi pubblici e privati
  2. coperture a falde inclinate o piane, con altezza della linea di gronda superiore a 3 mt.
  3. interventi di nuova costruzione
  4. manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (d.p.r 380/2001), mediante interventi strutturali
  5. manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti della copertura, non di carattere strutturale (ex : sostituzione parziale manto di copertura, apertura lucernari… d.p.r 380/2001)
  6. installazione impianti solari termici o fotovoltaici (d.p.r 380/2001)
  7. varianti in corso d’opera che riguardano gli interventi di nuova costruzione o di manutenzione straordinaria di carattere strutturale, che interessano parti strutturali della copertura, redatte successivamente all’entrata in vigore del regolamento.

Il progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, deve realizzare un Elaborato tecnico della copertura (ETC) fin dalla fase iniziale di progettazione dell’opera.

Questo elaborato dovrà contenere :

a) una relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative, in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura;

b) elaborati progettuali di dettaglio della copertura, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati gli elementi di cui alla lettera a) e relativa relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura, preesistenti, opportunamente verificati, o progettati ex novo;

c) documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento;

d) dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio;

e) raccolta dei manuali d’uso dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica;

f) registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio.

Appena pubblicato il nuovo Bando Inail Isi 2014 per incentivi alle aziende in investimenti su salute e sicurezza sul lavoro.
Dal 3.3.2015 al 7.5.2015 si potranno inserire le domande per la verifica dei progetti e l’eventuale ammissione in “gara”; dal 12.5.015 le aziende ammesse potranno iniziare le procedure per ottenere il codice identificativo e successivamente Inail comunicherà la data dei “click day”.

Il bando è a copertura regionale: 130 mila euro la massima somma finanziabile, 5 mila euro la minima; le imprese fino a 50 dipendenti non avranno limite minimo di finanziabilità.

Gli incentivi sono assegnati in ordine cronologico fino a esaurimento risorse, il finanziamento è a fondo perduto e coprirà fino al 65% dell’investimento aziendale.

I progetti dovranno riguardare il miglioramento delle condizioni di lavoro e l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

ONE+ è a disposizione per informazioni a titolo gratutito.

Ma perchè le disabilità fisiche o psichiche sono ancora affrontate in modo così superficiale, marginale e, fatemelo dire, criminale? La cosa NON è giustificabile per un datore di lavoro, ma ancora di più per un professionista che dispone di norme tecniche, linee guida, informazioni precise su come progettare e realizzare una struttura pubblica o privata perchè, in caso di emergenza, una condizione già fortemente limitante non si riveli per quello che è: un rischio mortale!
Due semplicissime – ma utili – linee guida INAIL spiegano cosa fare ma, per un parere professionale completo e qualificato, il nostro network può senzaltro dare una mano.

Il Ministero dell’Interno ha appena emanato il Decreto 28.02.2014: regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive all’aria aperta, che definisce le regole per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
La regola tecnica si applica sia ai nuovi che alle esistenti strutture e richiede che il titolare dell’attività rispetti le regole qui definite entro determinati tempi.

Di fatto il decreto richiede che tutte le strutture di questo tipo, per poter operare, debbano essere prima di tutto definite come categoria ai fini antincendio.
La categorizzazione richiede di valutare una serie di parametri legati alla dimensione, tipologia di aree circostanti, abitat insediativo, tasso di sfruttamento ricettivo, scenario incidentale, etc., che solo un professionista antincendio può definire e certificare.

A seguito di questa operazione preliminare sarà possibile definire e adottare le misure strutturali ed organizzative necessarie, diverse struttura per struttura, realizzabili anche in tempi diversi.
Per informazioni, ONE+, forte di professionisti esperti iscritti all’Elenco dei progettisti antincendio presso il Ministero dell’Interno, offre la sua competenza ed esperienza.